CERTIFICAZIONE BILANCIO COOPERATIVE E LORO CONSORZI


In qualità di società di revisione autorizzata dal MISE ex Legge 1966/1939 siamo tra le poche società di revisione contabile abilitate a rilasciare la certificazione del bilancio delle cooperative e dei loro consorzi ai sensi dell’art. 15 legge 59/1992.

Sono obbligate alla certificazione del bilancio le cooperative e i loro consorzi al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • un valore della produzione > €. 60.000.000,00
  • ovvero riserve indivisibili > €. 4.000.000,00
  • ovvero prestiti o conferimenti di soci finanziatori > €. 2.000.000,00.

La relazione di certificazione deve essere allegata al progetto di bilancio da sotto porre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

ALTRI SERVIZI DI REVISIONE CONTABILE


La nostra società, inoltre, nell’ambito dei servizi di revisione, offre i seguenti servizi:

  • Revisione volontaria del bilancio d’esercizio
  • Attività di controllo contabile
  • Due Diligence per l’acquisizione di aziende e/o partecipazioni societarie e/o Gruppi
  • Revisione limitata a particolari aree di bilancio
  • Revisione e valutazione dei crediti

ASSEVERAZIONE PEF – PROJECT FINANCING


In qualità di società di revisione autorizzata dal MISE ex Legge 1966/1939 assistiamo i nostri clienti per l’asseverazione del piano economico per operazioni in project financing (finanza di progetto) che si sostanzia nell'attestare la coerenza economico-finanziaria di un piano economico finanziario, le condizioni per l’equilibrio economico, la capacità del project financing di generare flussi adeguati e la possibilità di realizzare l’opera con capitali privati. In altre parole con l'asseverazione ci si esprime sulla sostenibilità economico finanziaria nonché sull'adeguatezza patrimoniale e le risorse finanziarie necessarie per realizzare l'investimento.

La società fornisce il servizio di asseverazione per project financing, in ogni caso in cui tale attestazione venga richiesta, ed in particolare:

  • per la presentazione di proposte a norma dell’art 183 comma 15 D. Lgs. 183/2016;
  • per la partecipazione a gare, qualora il bando preveda la predisposizione di un piano economico finanziario asseverato da una banca o da una società di revisione;
  • nelle concessioni di servizi in cui si faccia esplicito rimando all'art. 183, comma 9.

Si precisa che l'asseverazione non entra nel merito dei dati forniti dalla società ma si esprime esclusivamente sulla struttura del piano e sulla capacità dello stesso di generare un adeguato ritorno economico ai suoi proponenti. La stessa non è pertanto una revisione del progetto in merito alla congruità dei dati forniti ne tanto meno una certificazione del bilancio della società partecipante.

L'asseveratore del progetto è dunque chiamato ad esprimersi sulla coerenza, nel suo complesso, del progetto presentato ed in particolare sulla base:

  • del prezzo che il promotore intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento della concessione;
  • del prezzo che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
  • del canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;
  • della durata della concessione;
  • del tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
  • della struttura finanziaria;
  • dei costi/ ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto.

Abbiamo una struttura snella e focalizzata ai bisogni dei nostri clienti con rilascio dell'asseverazione in tempi brevi ed a costi contenuti.